Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 30/04/1998 n. 173

d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnicoeconomica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;

f) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto potrà essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

g) all'introduzione della contabilità aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.

2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese. Titolo IV Accelerazione delle procedure di utilizzazione dei fondi strutturali e definizione dei servizi di interesse pubblico.

Art. 14 - Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali.

1. Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:

a) analisi e valutazione automatica della accoglibilità delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati;

b) uniformità delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione;

c) garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalità, settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonchè criteri e modalità per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura.

3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997 n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965 n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986 n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987 n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987 n. 460; legge 10 febbraio 1992 n. 164; legge 17 febbraio 1982 n. 41; legge 17 febbraio 1992 n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984 n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnicoeconomiche.

4. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca. Per le medesime finalità, il Ministero per le politiche agricole può avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attività può compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.

Art. 15 - Servizi di interesse pubblico.

1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonchè le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984 n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, e all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997 n. 81, ed integrato con i si stemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997 n. 81, senza oneri ammini strativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonchè l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da par te degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adem pimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. DLS 30/04/1998 n.173 – Disposizioni contenimento costi di produzione x rafforzamento imprese agricole. Titolo V Norma di salvaguardia

Art. 16.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche agricole: Pinto Ministro delle finanze: Visco Ministro del tesoro, del bilancio e della programmaz. economica: Ciampi Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu Ministro del commercio con l'estero: Fantozzi Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick

 

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